Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto e, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo, è stabilito, che a partire dal 10 gennaio 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, Per l'accesso e l'utilizzo dei degli impianti di risalita con finalità turistico-Commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, è necessario essere in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, ovvero rientrare nell’esenzione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo,
del decreto-legge n.52 del 2021 (e cioè, alternativamente: essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 che
attesti a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
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relativa dose di richiamo o b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute o
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; essere soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).
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